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Romagnosi detterminismo e finalismo:
Di grande fama godette nell' ottocento Gian Domenico Romagnosi, nato a Salsomaggiore nel 1761 e morto a Milano
nel 1835. Il pensiero di Romagnosi è eclettico, e se la sua componente principale è il sensismo, vi si
riscontrano anche influssi wolfiani e vi si riconoscono echi dei problemi posti dal Kant. Vi prevale il
naturalismo, che spesso ha fatto considerare Romagnosi uno degli anticipatori del positivismo. Egli concepisce
la società come un organismo retto da leggi naturali, che costituiscono un ordine di necessità, a cui corrisponde
in qualche modo nel campo morale l'ordine etico-giuridico, che appare subordinato e conseguente al primo.
Ma per quanto riguarda il rapporto tra questi due ordini, il Romagnosi non si esprime sempre in modo univoco,
e spesso dalle sue pagine traspare una concezione della morale e del diritto non deterministica bensì finalistica,
anche se le sue conclusioni sono sempre utilitaristiche. Dell' illuminismo il Romagnosi accoglie soprattutto l'
insegnamento dei fisiocratici, per i quali le regole dell'azione umana devono essere conformi all' ordine della
natura; ma non nel senso che la natura le determina, bensì nel senso che il legislatore nel dettare le norme
di condotta degli uomini deve conformarle all'ordine fisico per poterne trarre il maggior vantaggio per la
società. Però spesso il Romagnosi si esprime diversamente, sostenendo che invece il diritto è determinato
dalla realtà oggettiva. D'altra parte, e ciò non deve meravigliare troppo, dati l' eclettismo e la scarsa
profondità del suo pensiero, che spesso non lo fanno neppure accorgere di evidenti contraddizioni nel corso
di un medesimo scritto, molto frequentemente il Romagnosi distingue tra essere e dover essere, tra proposizione
causale e proposizione finale, e concepisce il diritto come ordinato a un fine, al cui scelta è liberamente
operata dall' uomo: sicchè la necessità della legge giuridica consiste solo in questo, che per raggiungere
quel fine è necessario conformare la propria azione alla legge fisica che enuncia i rapporti tra fenomeni che
causano l' oggetto scelto come fine. Il Romagnosi considera la legge giuridica una norma tecnica, che ha
per presupposto una legge naturalistica.
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