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Romagnosi detterminismo e finalismo: Di grande fama godette nell' ottocento Gian Domenico Romagnosi, nato a Salsomaggiore nel 1761 e morto a Milano nel 1835. Il pensiero di Romagnosi è eclettico, e se la sua componente principale è il sensismo, vi si riscontrano anche influssi wolfiani e vi si riconoscono echi dei problemi posti dal Kant. Vi prevale il naturalismo, che spesso ha fatto considerare Romagnosi uno degli anticipatori del positivismo. Egli concepisce la società come un organismo retto da leggi naturali, che costituiscono un ordine di necessità, a cui corrisponde in qualche modo nel campo morale l'ordine etico-giuridico, che appare subordinato e conseguente al primo. Ma per quanto riguarda il rapporto tra questi due ordini, il Romagnosi non si esprime sempre in modo univoco, e spesso dalle sue pagine traspare una concezione della morale e del diritto non deterministica bensì finalistica, anche se le sue conclusioni sono sempre utilitaristiche. Dell' illuminismo il Romagnosi accoglie soprattutto l' insegnamento dei fisiocratici, per i quali le regole dell'azione umana devono essere conformi all' ordine della natura; ma non nel senso che la natura le determina, bensì nel senso che il legislatore nel dettare le norme di condotta degli uomini deve conformarle all'ordine fisico per poterne trarre il maggior vantaggio per la società. Però spesso il Romagnosi si esprime diversamente, sostenendo che invece il diritto è determinato dalla realtà oggettiva. D'altra parte, e ciò non deve meravigliare troppo, dati l' eclettismo e la scarsa profondità del suo pensiero, che spesso non lo fanno neppure accorgere di evidenti contraddizioni nel corso di un medesimo scritto, molto frequentemente il Romagnosi distingue tra essere e dover essere, tra proposizione causale e proposizione finale, e concepisce il diritto come ordinato a un fine, al cui scelta è liberamente operata dall' uomo: sicchè la necessità della legge giuridica consiste solo in questo, che per raggiungere quel fine è necessario conformare la propria azione alla legge fisica che enuncia i rapporti tra fenomeni che causano l' oggetto scelto come fine. Il Romagnosi considera la legge giuridica una norma tecnica, che ha per presupposto una legge naturalistica.

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