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La giurisprudenza degli interessi:
Jhering maturo quindi abbraccia una concezione teleologica e pragmatica del diritto, il quale veniva visto come
il coordinamento e la garanzia degli interessi dei membri della società. Si può quindi fare risalire a lui l' inizio
di quella corrente di pensiero giuridico che fu detta giurisprudenza degli interessi, che fece capo alla scuola di
Tubinga, rappresentata principalmente da Filippo Heck e da Max von Rumelin e si estese in tutta la Germania.
La giurisprudenza degli interessi si pone come antitesi della giurisprudenza dei concetti. Il primato della logica
che la giurisprudenza dei concetti ha fatto valere nel lavoro della scienza giuridica, deve essere soppiantato,
secondo Heck, dal primato dello studio e dalla valutazione della vita. Scopo della scienza giuridica e dell'
attività dei giudici è l' appagamento dei bisogni della vita, dei desideri e delle tendenze che esistono nella
comunità giuridica, sia materiali sia ideali: a questi interessi guarda la giurisprudenza degli interessi, la
quale cerca di tenere presente questo scopo finale anche in ogni singola operazione, in ogni costruzione di
concetti, e considera le leggi "le risultanti degli interessi di carattere materiale, nazionale, religioso ed
etico che in ogni comunità giuridica si affrontano e lottano per essere riconosciuti. La giurisprudenza degli
interessi è in contrasto con il positivismo giuridico, cioè con il formalismo, e questo contrasto si rivela
più netto a proposito delle lacune dell' ordinamento giuridico. Il positivismo giuridico infatti sostiene la tesi
secondo la quale l' ordinamento giuridico non ha lacune, Heck respinge decisamente questa tesi ed egli sostiene
invece che in caso di lacuna si debba compiere uno sviluppo assiologico del comando del legislatore, tenendo
presenti gli interessi che sono in gioco e valutandoli in modo autonomo con l' integrarli in base a giudizi di
valore: giudizi che devono di regola essere quelli a cui si è ispirato il legislatore, ma che, nel caso in cui
questi non possano essere identificati, possono essere formulati dal giudice con una sua valutazione autonoma. I
positivisti considerarono queste idee giusnaturalistiche, in realtà non si trattava del giusnaturalismo del sei-
settecento, ma della necessità e possibilità di andare oltre il dettato formale del legislatore, integrandolo,
però senza contraddirlo, col ricorso a principi non ricavati meccanicamente dalla logica astratta del sistema,
ma dalla logica storica: economica, etica, sociologica. Se si vuol parlare di giusnaturalismo a proposito di
questa e delle altre tendenze antiformalistiche del tardo ottocento e del novecento, bisogna aver presente che
si tratta solo di non-positivismo giuridico, e che ci si muove sempre su un terreno fondamentalmente positivistico.
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