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La derivazione dei diritti:
Il punto di vista dal quale il Rosmini considera il diritto naturale è affine a quello del giusnaturalismo
del sei-settecento: il diritto naturale è per lui il diritto naturale soggettivo, il diritto innato. Al contrario
però delle teorie illuministiche egli nega che i diritti si possano determinare dal fine, a cui essi sono
ordinati dalla natura, anzichè dal loro fine i diritti devono dedursi dal valore del titolare di essi, in quanto
persona e dall' attività che come tale egli compie, non nel bene a cui questa attività si rivolge. I diritti e
i doveri giuridici sono determinati da ciò che il Rosmini chiama proprietà: non nel senso di facoltà di
disporre di una cosa, ma nel significato di tutto ciò che è parte della persona. La proprietà costituisce
una sfera intorno alla persona, in questa sfera nessuno può entrare, nessuno può staccare dalla persona ciò
che le è congiunto, giacchè questo distacco provocherebbe dolore alla persona, e ogni dolore cagionato ad una persona
è proibito dalla legge morale come un male. Il bene tutelato come diritto è sempre costituito dalla persona, in
conseguenza del valore assoluto di questa. Questo della proprietà è per il Rosmini il principio della derivazione
e determinazione dei diritti, egli passa a trattare del diritto derivato, cioè del sistema dei vari diritti
soggettivi in quanto rapportati ad esso, che li costituisce. Tale diritto il Rosmini lo definisce razionale
anzichè naturale perchè deriva dalla natura intesa come ragione e non dalla natura fisica, viene distinto in
diritto individuale e in diritto sociale: il primo considera gli uomini in uno stato di isolamento per quanto
riguarda i loro interessi e i mezzi per promuoverli, cioè riguarda i diritti che l' individuo possiede di per
sè e che possederebbe anche nell' ipotesi teorica che vivesse isolato dagli altri; il secondo è rivolto a
vedere come si generano diritti nuovi mediante le società e ad esaminarne la natura e la connessione. Il
Rosmini continua per tutta l'opera a considerare il diritto sotto l' aspetto del diritto soggettivo. Egli tratta
anzitutto i diritti innati, che chiama connaturali, non diversamente dai giusnaturalisti illuministi, ai quali
si avvicina anche nell' affermare che il diritto naturale in tanto è tale in quanto è razionale; senonchè la
ragione è per il Rosmini illuminazione divina, quindi il fondamento dei diritti innati finisce col collegarsi
alla trascendenza. Rosmini tratta anche dei diritti acquisiti che enumera minutamente, passa poi alla trattazione
del diritto sociale, in cui sono distinti, classificati ed esaminati i vari tipi di società. Queste, oltre che
dal diritto naturale, sono regolate da un diritto proprio di ciascun tipo di esse. Il Rosmini si sofferma sulle
tre società che egli dice necessarie alla perfetta organizzazione del genere umano: la teocratica, che è la
società tra gli uomini e Dio, la domestica che è la famiglia, e la civile che culmina nello stato. Di
quest' ultima egli dice che lascia intatti i diritti di tutti gli individui, e delle due società che nell'
ordine logico la precedono, diritti di cui non può mutare il valore, ma solo regolare le modalità.
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