Homepage
Le teorie della codificazione
» Il problema della legislazione alla fine del settecento
» L'esigenza della razionalizzazione del diritto
» La codificazione prussiana
» La codificazione francese
» Il principio della completezza dell'ordinamento giuridico positivo
» La scuola dell'esegesi
» La codificazione e il positivismo giuridico

Gli utilitaristi inglesi
» Il diritto inglese e l'illuminismo
» Bentham: i principi filosofici
» La teoria di Bentham della codificazione
» Scienza e politica del diritto nell'opera di Bentham
» Austin: la determinazione del campo della scienza del diritto
» Austin: il diritto come comando dell'autorità
» La giurisprudenza analitica e il positivismo giuridico
» Giovanni Stuart Mill

Lo storicismo giuridico
» Romanticismo e storicismo
» Lo storicismo giuridico e politico tra settecento e ottocento
» Hugo
» La polemica Thibaut-Savigny
» Savigny
» La scuola storica del diritto
» La pandettistica

La filosofia giuridica postkantiana
» I giuristi kantiani
» Humboldt
» Reinhold
» Il primo Fichte: diritti innati e contratto sociale
» Il diritto naturale nella prima dottrina della scienza di Fichte
» Diritto e stato nella seconda dottrina della scienza
» Krause
» Stahl
» Herbart

Hegel
» Vita e opere
» Il sistema filosofico
» Lo spirito oggettivo
» Il diritto come primo momento dello spirito oggettivo
» Il terzo momento dello spirito oggettivo l'eticità
» Carattere e significato della filosofia giuridica di Hegel
» Le contraddizioni della filosofia del diritto hegeliana

La filosofia giuridica italiana dell'età del risorgimento
» Il pensiero italiano all'inizio del secolo XIX
» Romagnosi: determinismo e finalismo
» Il diritto naturale secondo Romagnosi
» La concezione di Romagnosi
» Cattaneo
» Rosmini
» Diritto e persona nel pensiero di Rosmini
» La derivazione dei diritti
» La giustizia nel pensiero di Rosmini
» Mazzini
» Maniani e Mancini
» Cattolici conservatori: Taparelli, Liberatore, Audisio

Le dottrine socialiste
» Dal giusnaturalismo al socialismo
» La sinistra hegeliana: dal feuerbach al marx
» Marx
» Il materialismo storico
» Il diritto come sovrastruttura
» L'idale della società giusta
» Lassalle, Menger, Renner

Gli irrazionalisti
» Irrazionalismo e diritto
» Schopenhauer
» Kierkegaard
» Stirner
» Nietzsche
» Lamennais, Tolstoj, Dostoevskij

Il positivismo
» La filosofia positiva
» Saint-Simon e Carlo Comte
» Augusto Comte e la sociologia
» I riflessi del positivismo filosofico nel campo giuridico
» Kirchmann
» Spencer
» Wundt
» Il positivismo italiano

Il positivismo giuridico formalistico
» Positivismo filosofico e positivismo giuridico
» Il formalismo giuridico
» La dogmatica e la giurisprudenza dei concetti
» La teoria generale del diritto

Teorie giuridiche antiformalistiche
» Il formalismo giuridico e la società del tardo ottocento
» Dal primo al secondo jhering
» La giurisprudenza degli interessi
» Il movimento del diritto libero
» Ehrlich
» Geny
» Saleilles e Ripert
» Gierke
» Duguit
» Hauriou

Il diritto nella filosofia del primo novecento
Al momento non disponibile...

Le dottrine nordamericane
Al momento non disponibile...

Aspetti filosofici della scienza giuridica del 900
Al momento non disponibile...

Le teorie giuridiche dei regimi totalitari
Al momento non disponibile...

La filosofia giuridica dei nostri giorni
Al momento non disponibile...

Il diritto naturale secondo Romagnosi: Il Romagnosi considera il diritto naturale come un presupposto conoscitivo delle regole pratiche dell' azione umana, conoscenza sistematica delle regole moderatrici gli atti umani, derivate dai rapporti reali e necessari della natura, onde ottenere il meglio, o evitare il peggio. Per Romagnosi non si tratta di un imperativo assoluto, ma di un imperativo tecnico, il quale si deve osservare se si vuole quel determinato fine che è l' utile e il bene di una società in un dato momento storico. Il Romagnosi non ha del diritto naturale una concezione metafisica ed extrastorica; egli è uno dei pochissimi che, nei secoli anteriori al nostro, abbia usato l' espressione diritto naturale per indicare una norma di condotta storicamente variabile. Perchè quella natura da cui derivano le regole di condotta è la natura della società, e quindi la storia, il diritto naturale per Romagnosi è tanto esteso, pieghevole e multiforme, quanto estese, pieghevoli e multiformi sono le circostanze necessarie che effettivamente dispongono del destino degli uomini. Nella natura l'uomo trova non le cause della sua azione, ma i fini: fini che la storia gli propone rivelandogli nel contempo i mezzi per conseguirli, che sono appunto il diritto. Quanto ai diritti innati il Romagnosi li riconnette all' ordine naturale oggettivo: il diritto naturale come facoltà è da lui definito infatti podestà dell'uomo tanto di agire senza ostacolo a norme della legge di natura, quanto di conseguire da altri ciò che gli è dovuto in forza della legge medesima. Il diritto, quello naturale e quello positivo, è sempre indirizzato ad un fine particolare: che egli ripete costantemente essere l' utile, l' amor proprio, l' interesse, ed esclude che l' uomo possa agire per altri fini. La stessa sanzione della legge naturale non è che il mancato conseguimento del fine desiderato, causato dall' inosservanza della regola tecnica. L' utile e l'interesse non sono però quelli egoistici dell' individuo, l' interesse personale è identificato con l' interesse sociale. Il Romagnosi non accetta neppure l'ipotesi del contratto dal quale la società nasca per volontà dei singoli individui che perseguono i loro fini egoistici, e nega che si può concepire un individuo indipendente dagli altri in uno stato presociale. Il Romagnosi sostiene che il fine dell'uomo è l' incivilimento, lo stato di civile società, il perfezionamento morale dell' umanità.

Partners: OnLine 96 / Free-e.it / Associazione Ulixes / Computers World / Chat libera / Cerco/offro lavoro / Segnala sito

Filosofia - Webmaster Solelunal - W3C HTML 4.01 Copyright © 2007

Google