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I giuristi kantiani:
L'orientamento che i giuristi traggono dall'insegnamento di Kant è dapprima quello che tende ad un'
elaborazione razionale del diritto positivo,compiuta assumendo tale diritto come una forma empirica
da ordinare nelle forme a priori della ragione ,secondo il procedimento della scienza teorizzato nella
Critica della ragion pura.Da ciò si passa poi ad una concezione formalistica del diritto ,inteso
come pricipio a priori del coordinamento delle libertà degli individui,e che riguarda non la materia
delle azioni umane, ma forma in cui esse debbono essere compiute.Dobbiamo ricordare per il ruolo
di particolare importanza che ebbe nella codificazione austriaca Francesco Luigi von Zeiller ,che
vedeva nell'opera di Kant la conclusione di un processo storico che aveva condotto a distinguere la
scienza del diritto dalle altre scienze con maggiore certezza,elevandola alla dignità di scienza
vera e propria e introducendo in essa principi formali desunti dalla pura ragione:lavoro che egli
riteneva utile anche dal punto di vista pratico,come guida per l'interprete e per il legislatore.
Zeiller fece penetrare nel codice principi propriamente kantiani ,che erano totalmente diversi da quelli
illuministici che avevano ispirato pochi anni prima il codice napoleonico ;primi fra tutti l'idea del
diritto come coordinamento dell'azione degli individui,ciascuno dei quali deve limitare la propria
libertà in vista della libertà degli altri;e la funzione del giudice ,il quale non si deve limitare
all'applicazione letterale della legge, ma la deve interpretare alla luce della ragione.Nel codice
austriaco possiamo riscontrare anche un'apertura al concetto di diritto naturale ,inteso questo come
diritto razionale,e infatti l'articolo 17 stabilì che nel silenzio di legge,salvo prova contraria,ciò
che è conforme ai diritti naturali innati,sussiste senza alcuna limitazione;e l'articolo 7 dispose
nei casi dubbi non risolvibili direttamente o indirettamente con il diritto positivo,il giudice
deve ricorrere ai principi fondamentali naturali del diritto,cioè al diritto posto dalla ragione.
In questo l'influsso kantiano è evidente ,tanto che il primo progetto di codice civile austriaco ,
aveva previsto invece che nei casi dubbi si doveva ricorrere all'interpretazione da parte del
legislatore ,secondo l'ideale legislativo illuministico.Fra i numerosi giuristi che risentono della
dottrina di Kant dobbiamo ricordare Rehberg che nega un diritto naturale di contenuto universale e
quindi i diritti innati anteriori al diritto positivo,ma afferma che le definizioni logiche dei
vari istituti giuridici ,se riferite all'esperienza storica ,acquistano valore in quanto forma
di questa.Le tesi di Rehberg risentono di un'ispirazione tradizionalistica e conservatrice ,che si
riflette anche nella sua presa di posizione contro la rivoluzione francese e contro l'introduzione
in Germania del codice napoleonico.Si riallaccia al Kant Thibaut;Heise,autore di un'opera che
voleva dare sistematicità al diritto romano comune;Zachariae,che scrisse varie opere di interpretazione
logica del diritto romano vigente nella maggior parte dei territori germanici,ma che è noto
soprattutto perchè compì la prima trattazione logico-scientifica del codice napoleonico,del quale
i giuristi francesi concepivano solo lo studio esegetico.Merita particolare attenzione Paolo Giovanni
Anselmo Feuerbach,che ebbe vasta fama soprattutto come penalista.Egli è polemico nei confronti del
giusnaturalismo,soprattutto per l'abuso fattone dagli illuministi rivoluzionari,che per realizzare
quelli che essi ritenevano diritti naturali avevano reputato legittimo instaurare un regime dispotico
non diverso da quello dei sovrani assoluti.L'idea del diritto naturale gli appare insostenibile se non
come un'idea della ragione :il diritto naturale è un diritto razionale.Egli sostiene che l'essenza
del diritto consiste in una sanzione della ragione,in quanto possibiltà razionale della coazione :
coazione che si deve esercitare anche contro il sovrano quando questo leda la libertà degli
individui;la rivoluzione quindi viene concepita come reintegrazione del diritto,anzichè come
violazione .Feuerbach intraprende,servendosi di questo concetto del diritto incentrato sulla
legittimità della coazione,un'opera di interpretazione e razionalizzazione del diritto positivo,
in cui,come altri giuristi kantiani,sviluppa il tentativo di sistemazione logico-scientifica di esso.
In questo lavoro di razionalizzazione formale del diritto positivo applica in momenti successivi
la categoria del diritto razionale in modi diversi.Dapprima egli si rifà ad un concetto del diritto
naturale non diverso da quello tradizionale,intendendolo come la scienza dei diritti dell'uomo dati
dalla ragione e riconosciuti dalla ragione,da applicare al diritto positivo affinchè questo vi si
adegui;ma successivamente egli intende il diritto razionale come forma del diritto positivo
inscindibile da quest'ultimo ,e quindi positivo anch'esso.
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